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Il DPR 462/01 è entrato in vigore il 22.10.2001,  regolamenta il “procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi in ambiente a rischio di esplosione”.
Lo stesso DPR 462/01 ha l’obiettivo della semplificazione e dell’accelerazione del procedimento amministrativo ed ha apportato rilevanti modifiche alla precedente normativa con particolare riferimento alle denunce degli impianti, alle modalità di attuazione dell’omologazione e dell’effettuazione delle verifiche periodiche dei dispositivi per la protezione dalle scariche atmosferiche, degli impianti di terra e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Per questi ultimi impianti il regolamento ha introdotto l’obbligo di omologazione da effettuarsi da parte dell’Azienda Sanitarie locali territorialmente competente, riconoscendo, di fatto, la necessità di assicurare un regime di controllo pubblico esclusivo.
Un’altra importante modifica introdotta dal nuovo decreto riguarda il sistema delle verifiche periodiche e straordinarie che possono essere svolte, oltre che dalle aziende sanitarie, anche da organismi abilitati dal Ministero, oggi Minestro delle Imprese e del Mady in Itali.

La legge al tempo stesso garantisce la sicurezza di tutti gli ambienti di lavoro nei confronti dei rischi derivanti dall’impianto elettrico.

 

I DESTINATARI DEL DPR 462/01

Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo giuridico di effettuare le verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra con una periodicità di  2 o 5 anni, a seconda dal tipo di attività. Tale obbligo viene richiamato e confermato dall'Art. 86 del Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008. 

 

PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE SECONDO IL DPR 462/01

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OGNI 2 ANNI

  1. Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti nei locali medici, nei cantieri e nei luoghi a maggiori rischio in caso di incendio (generalmente sono considerati tali anche tutti quelli provvisti del certificato prevenzione incendi);

  2. Impianti elettrici con pericolo di esplosione;

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OGNI 5 ANNI

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti in tutti gli altri ambienti.

per

Sanzioni

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La mancata adempienza di tali verifiche comporta sanzioni a carico del datore di lavoro quali:

  • responsabilità civili e penali se avviene un infortunio sull’impianto in seguito a mancata verifica;

  • sanzioni penali in caso di controllo da parte dell’Autorità di Pubblica Vigilanza.

 

Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:

  • arresto fino a tre mesi o ammenda da 258,23 a 1.032,91 Euro in caso di applicabilità dell’art.9 comma 2 del DPR 462/01;

  • arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.000,00 a 10.000,00 Euro in caso di applicabilità dell’art. 64 del DLgs 81/08.

  • ammenda da 750,00 a 2.500,00 Euro in caso di applicabilità dell’art. 87 del DLgs 81/08

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